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ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
REGOLAMENTO DELLA SEZIONE
DI POLISTENA (RC)
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1- COSTITUZIONE E SCOPI
La sezione A.R.I. di Polistena è costituita in base agli art.50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R.24 Novembre 1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'art.3
dello Statuto Sociale.
Art.2 - COMPETENZE
Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione A.R.I. comunicherà al Comitato Regionale tutte le iniziative intraprese.
Art.3 - PATRIMONIO
II patrimonio della Sezione è costituito:
a) dalla biblioteca;
b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi ( siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche );
c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
d) da beni mobili, arredi e cancellerie;
e) da beni immobili;
f ) da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere c), d), e), risulta dal Libro Inventario;
Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall'Assemblea Ordinaria, alla
costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.
Art.4 - AMMISSIONE E QUOTA
Per ottenere l'ammissione a Socio, devono essere esperite le formalità di cui all'art.9 dello Statuto A.R.I.. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota Sociale annualmente fissata e resa nota, entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno, dal Consiglio Direttivo Nazionale. II versamento della quota Sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data del l'avvenuto pagamento, al Socio non in regola, saranno sospesi tutti i diritti e servizi Sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di meta' della quota Associativa stabilita per i Soci Effettivi.
I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota Associativa.
Art.5 - DIRITTI DEI SOCI
I Soci della Sezione A.R.I. in regola con il pagamento della quota Associativa, hanno diritto:
a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione, che nei Referendum (solo Soci Effettivi ) ;
b) a ricevere le eventuali pubblicazioni della Sezione;
c) a servirsi della biblioteca di Sezione, secondo le norme stabilite dal
Consiglio Direttivo di Sezione
d) ad usufruire del servizio QSL, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell' A.R.I
e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della
Sezione, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
f ) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro L'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona, che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'A.R.I..
Art.6 - RECESSO ED ESCLUSIONE
II recesso e l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'art.12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e
comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.
ORDINAMENTO
TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE
Art.7 - ORGANI
Sono organi della Sezione:
a) L'Assemblea della Sezione;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Collegio Sindacale;
CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.8 - COMPOSIZIONE
Le Assemblee sono Ordinarie e straordinarie.
Sono composte da tutti i Soci iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento della quota Associativa
annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente art.5
Art.9 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno e normalmente entro il 30 Marzo, ma non oltre il 30
Aprile.
Art.10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale lo
ritengano opportuno, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi
iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote Associative ed in pieno godimento di tutti i
diritti di cui all'Art.8. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni
entro e non oltre un mese dalla richiesta.
Art.11- FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE
II Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o
Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere noto tali indicazioni ai Soci
mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo lettera semplice, almeno 15 giorni prima
della data dell'Assemblea stessa.
Art.12 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
All'Assemblea ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:
la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario
dell'anno corrente. Agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il primo Gennaio e terminerà' il trentuno
di Dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza la situazione patrimoniale della Sezione;
la relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione contabile;
gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio Sindacale che da singoli soci.
L'Assemblea nomina tra i Soci il rappresentanti di Sezione che affiancheranno il Presidente in seno al
Comitato Regionale.
CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.13 - COMPOSIZIONE
II Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi eletti per referendum segreto, personale e
diretto fra i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota Sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti
Sociali.II Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:
a) il Presidente - tesoriere
b) un Vice Presidente;
c) il Segretario;
I componenti del Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e possono essere rieletti
Art.14 - ELEZIONE
Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare , a mezzo lettera semplice, a
ciascun Socio:
a) l'elenco dei Soci che godono dei diritti Sociali;
b) la scheda di votazione;
c) l'elenco dei candidati ove ve ne siano;
d) una busta pre indirizzata per la restituzione della scheda;
Le candidature dovranno essere presentate al C.D di sezione per iscritto dagli interessati entro il termine
stabilito dallo stesso C.D..
L'Assemblea Straordinaria prevede le modalità operative per le elezioni.
Art.15 - CONVOCAZIONE
II Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 2 mesi.La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del
Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima , mediante avviso scritto e
mediante avviso affisso in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha facoltà
di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In casi di urgenza , il Presidente del Consiglio Direttivo può
convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono
assistere come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di voto.
Art.16 - POTERI
AI Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I., non sia di esclusiva
competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo da parere sull'ammissione
degli aspiranti Soci A.R.I., la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione
per 15 giorni, per permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni.
Art.17 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo, è richiesta la presenza di almeno cinque membri;
nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza , dal Vice
Presidente, con l'assistenza del Segretario. Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l'adunanza potrà essere
presieduta dal dal Vice Presidente. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50% + 1); in
caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art.18 - ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI
In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla
sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino ad un massimo di due consiglieri,
dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.
CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI
Art.19 - LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo, deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei
voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati
dal Collegio Sindacale prima dell'uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario: Identiche
formalità si devono esprimere nel libro delle Adunanze e delle delibere dell'Assemblea. Copia delle
delibere del Consiglio e dell'Assemblea, deve essere affissa all'albo della Sezione e, ove manchi la Sede,
portato a conoscenza dei Soci tramite circolare.
Art.20 - LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO
La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente Art.19:
a) libro Giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con
indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese, devono essere conservati gli
originali dei documenti relativi ( lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc. ), con l'autorizzazione al
pagamento firmata dal Presidente;
b) libro Inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.
Come i libri Sociali di cui all'Art.19, il libro Giornale ed il libro Inventario, devono essere progressivamente
numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell'uso.
Art.21- LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI
La Sezione A.R.I. può tenere altri libri Sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento della sua
attività, con le modalità comuni ai libri Sociali obbligatori, già visto agli Art.19 e 20.
CAPO IV - IL COLLEGIO SINDACALE
Art.22 - ELEZIONI
II Consiglio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e da due supplenti, eletti per referendum fra i Soci
effettivi in regola con il pagamento delle quote Sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti Sociali e iscritti
da almeno cinque anni alla sezione di Cosenza . I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. E'
compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.
Art.23 - POTERI
II Consiglio Sindacale esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione
Sociale, nonché sulle votazioni per referendum. In particolare controlla l'organizzazione del referendum e lo
scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.
Art.24 - VACANZA DEI SINDACI
In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il
candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del Consiglio Sindacale. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene
nominato il Socio con piu' anni di iscrizione all'ARI. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, si
indice un'assemblea straordinaria nella quale si procederà all'elezione del Sindaco mancante. II Sindaco così
nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso. In caso di
vacanza di due Sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni. I nuovi eletti restano in carica anch'essi
fino allo scadere del triennio.
Art.25 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esecuzione di
eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile,
deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.
CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE
Art.26 - VOTAZIONI E DELIBERE
Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.
Art.27 - VOTAZIONI PER IL REFERENDUM E IN ASSEMBLEA
Le votazioni per il Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci; in
questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro trenta giorni dal voto
assembleare. II Consiglio Direttivo all'uopo trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti Sociali
e in regola con il pagamento della quota Sociale, apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci.
a) Le votazioni per il Referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi in regola
con il pagamento della quota Sociale al momento dell'espressione del voto, e, subito prima dell'inizio delle
operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all Art.15 per :
1) la nomina dei cinque membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri più due supplenti del Collegio
Sindacale;
2) lo scioglimento della Sezione;
3) per la revisione e modifica del presente Regolamento;
4) per l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.
b) Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo, possono essere prese dall'Assemblea
dei Soci.
Art.28 - CHlUSURA DELLE VOTAZIONI
Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, a mezzo di lettera semplice, le stesse non
possono chiudersi prima che siano trascorsi 15 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima
scheda. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta la scheda con il loro
voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente
indicati dalla Sezione.
Art.29 - SORVEGLIANZA E SCRUTINIO
Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne
predispongono l'invio ai soci, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci Effettivi. Di ogni
Referendum deve essere redatto verbale, firmato dai Sindaci.
Art.30 - PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI
In prima convocazione l'Assemblea dei Soci. Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il
cinquanta per cento più uno ( 50% +1 ) dei Soci Effettivi della Sezione, intervenuti all'Assemblea di persona.
La stessa percentuale ( 50% + 1 ) è richiesta per la validità delle deliberazioni.
Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata per il giorno successivo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.
Art.31- ORGANI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente fra i soci presenti. In essa funge da Segretario il Segretario di Sezione.
Art.32 - VERBALE DI ASSEMBLEA
Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall'Art.19 del presente
Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Art.33 - OBBLIGHI DEL PRESIDENTE
II nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche Sociali, deve dame comunicazione alla Sede centrale e al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.
TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA
Art.34 - PRESIDENTE
II Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio sottoscrive gli atti Sociali d'ordinaria
amministrazione disgiuntamente dal Segretario; tiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli
dipendenti dal Ministero delle Comunicazioni. II Presidente è responsabile dell'amministrazione e contabilità
della Sezione e ne risponde al Collegio Sindacale.Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
II Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.
II Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con i rappresentanti nominati
dall'Assemblea, come da Art.12, ultimo comma, del presente Regolamento.
Art.35 - SEGRETARIO
II Segretario provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo, e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma, disgiuntamente da quella del Presidente, sul conto corrente bancario o postale.
DISPOSIZIONI FINALI
Art.36 - EFFICACIA OBBLIGATORIA
II presente regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti dalla data della loro iscrizione e per i nuovi iscritti
dalla data di approvazione, per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento allo
statuto A.R.I. vigente, al Regolamento di Attuazione e al Regolamento del Comitato Regionale. Del presente
regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.
Art.37 - SANZIONI DISCIPLINARI
I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l' A.R.I., sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, puòpromuovere l'esclusione del Socio dall' A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti Sociali di cui all' Art.5.
Art.38 - SClOGLIMENTO DELLA SEZIONE
In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti, debiti, ecc. ), sono devoluti , dopo la loro liquidazione, alla Sede Centrale dell' A.R.I..In ogni caso non si potrà mai procedere alla suddivisione dell'attivo fra Soci.
Polistena lì ___________________________
Firmato:
______________ i soci fondatori
Il presente regolamento redatto in otto pagine (compresa la presente), composto da 38 articoli numerati
progressivamente e' stato approvato dai soci fondatori della Sezione ARI di Polistena.
Data di approvazione da parte del Comitato regionale ARI Calabria:__________________
Regolamento di Sezione – ARI POLISTENA